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SCHEDA ABC su assistenza specialistica 2008

L’assistenza agli alunni con disabilità è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica.
L’integrazione scolastica in tutte le scuole comuni di tutti gli ordini e grado, garantisce il diritto all’istruzione (apprendimento) e all’educazione (piena formazione della personalità) degli alunni in situazione di handicap; tale diritto è sancito dalla Costituzione art.34, confermato dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 215/87 e dalla più recente Sentenza n.266/01, dalla legge 118/71, dalla C.M. n.227/75, dalla legge 517/77 e dalla Legge Quadro sull’handicap 104/92 (artt. 12, 13, 14, 15, 16).
Tale assistenza si può realizzare soltanto con la collaborazione congiunta di tutte le parti in causa, Scuola, Comune e ASL, le quali, ognuna secondo le proprie competenze e responsabilità, devono partecipare alla effettiva integrazione di quel bambino, in quella particolare situazione.
Il M.I.U.R., con la nota prot. n. 3390 del 30 novembre 2001, ha ridefinito le competenze delle Istituzioni scolastiche, che devono garantire l’assistenza di base agli alunni in situazione di handicap e degli Enti Locali che devono garantire l’assistenza specialistica.
La nota ha come obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, con l’intento di fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative; tra queste prevede l’istruzione di corsi di formazione specifici per i collaboratori scolastici che dovranno attuare l’assistenza di base; tutto questo al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici, nonché a tutti gli Enti preposti alla piena realizzazione dell’integrazione scolastica (M.I.U.R nota del 30 novembre 2001).
Gli attori per la concreta attuazione del diritto allo studio e all’integrazione costituzionalmente garantito sono rappresentati da Scuola, Ente Locale e ASL, con le famiglie, i quali devono adoperarsi utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge. La Legge Quadro sull’handicap n. 104/92, art.13 comma 1 recita: “L’integrazione scolastica si realizza (…) anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Locali Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, la Scuola e le ASL, nell’ambito delle rispettive competenze stipulano accordi di programma”.


Assistenza specialistica
Leggi di riferimento: D.P.R n. 616/77, artt. 42 e 45; Legge Quadro sull’handicap n.104/92, art. 13 c.3; M.I.U.R nota del 30 novembre 2001; Dlgs 112/98 e LR n.9/2006.

Competenze: E’ dell’Ente locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato (Protocollo di Intesa del 13/9/2001). In base al Dlgs 112/98 e LR n.9/06 i Comuni per le Scuole materne, elementari e medie e le Province per le Scuole Superiori.
“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e successive modificazioni, l’obbligo degli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”. (Legge Quadro 104/92 art.13 c.3 ) .
Profilo professionale: si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo:
l’educatore professionale, l’assistente educativo, l’assistente alla comunicazione, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), assistenti alla persona (educazione all’autonomia personale, postura etc.), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.
L’assistente specialistico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale (PEI) dell’alunno collaborando con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione. ( M.I.U.R nota 30 novembre 2001)
Mansioni: l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione concerne diverse mansioni fra cui:
- aiuto ad alunni che non possono scrivere (es. prendere appunti);
- assistenza nella comunicazione non verbale (es. comunicazione facilitata, comunicazione aumentativa alternativa, scelta multipla, linguaggio dei segni per i non udenti, braille per i non vedenti, ma anche aiuto nella consultazione di testi, vocabolari, lettura e/o traduzione del testo in un “linguaggio” accessibile, ecc.);
- ausilio nello svolgimento dei compiti, secondo le indicazioni dell’insegnante di sostegno;
- assistenza nella valutazione durante l’anno e/o per lo svolgimento delle prove d’esame, così come stabilito dalla norma a riguardo;
- educazione all’autonomia personale (es. al controllo sfinterico e igiene personale, alla capacità di alimentarsi);
- azione di facilitazione delle relazioni all’interno della classe con gli insegnanti e con il resto dei compagni;

Tutti questi interventi sono da ricondursi ad un più ampio progetto educativo (PEI) che vede coinvolti insieme insegnante di sostegno, insegnanti curricolari e, appunto, assistente specialistico.

Appare evidente come la figura dell’assistente specialistico favorisca il processo di integrazione scolastica, e come il ruolo dell’Ente Locale assuma una valenza ancora maggiore nell’effettiva realizzazione del percorso scolastico di ogni alunno in situazione di handicap, ponendo in essere, con la Scuola e con la ASL, le sinergie atte a garantire una effettiva integrazione scolastica.

Garantire la continuità

L’azione di integrazione è compito dunque dell’intero sistema scolastico e pertanto risulta essere dovere deontologico di tutti gli operatori scolastici, dello stesso Dirigente, dell’insegnante di sostegno, degli insegnanti curricolari, dell’assistente specialistico o dell’educatore, nonché degli stessi collaboratori scolastici, che devono essere capaci di rispondere ai bisogni educativi degli alunni in virtù delle condizioni particolari di ciascuno. Tra tutte queste figure deve esserci collaborazione e scambio, non si possono innalzare dei muri a tutela delle singole professionalità e dei singoli ruoli; l’assistente specialistico per l’autonomia e la comunicazione favorisce la relazionalità e la collaborazione tra il bambino e il resto della classe, gruppo di pari ed insegnanti. Il suo ruolo è dunque importantissimo e fa sì che l’alunno con disabilità possa seguire con tutta la classe, in classe.
La ingiustificata riduzione delle ore assegnate o la sospensione del servizio negherebbe un diritto fondamentale del minore all’istruzione e alla sua famiglia, causando in alcuni casi l’impossibilità stessa da parte del minore della frequenza scolastica, arrecando così danni irreparabili allo stesso percorso scolastico dell’alunno, e pesanti disagi alla famiglia.
Per l’interruzione di tale servizio le Istituzioni responsabili possono essere passibili di denuncia alla Procura della Repubblica.


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